Testo completo
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L’art. 13, comma 3, della Legge 104/92 stabilisce: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”.
Il servizio è finalizzato a promuovere l'autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dislocate sul territorio. Per assistenza specialistica s'intende un servizio educativo di assistenza scolastica erogato attraverso l'affiancamento dell'alunno con disabilità di un operatore specialistico che contribuisca al perseguimento degli obiettivi del PEI, che la scuola concorda con i soggetti coinvolti, famiglia compresa.
Destinatari
Alunni con disabilità (L.104/92 art.3 comma 3) frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado del territorio.
Come richiederlo
Il servizio potrà essere richiesto direttamente dalla Famiglia, dal Tutore Legale, dagli Amministratori all’Ambito territoriale Sociale S8, leggendo attentamente l’AVVISO e compilando la RICHIESTA che trovate
CLICCANDO QUI
Le istanze, debitamente compilate in ogni sua parte, possono essere presentate presso l'Ufficio protocollo del Piano Sociale di Zona Ambito S8 – sito nell'edificio del Comune di Vallo della Lucania in piazza Vittorio Emanuele n.44 o in alternativa tramite PEC all’ indirizzo pianosocialedizonavallo@legalmail.it